17 gennaio 1865. Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione dell’Università Israelitica di Saluzzo

Archivio Terracini. Fondo Saluzzo. Università Israelitica di Saluzzo. Culto e Cimiteri. Serie 4, fald. 20, fasc. 26.

Percorso: Università Israelitica di Saluzzo

Dati:
presenti: avv. Emanuel Segre (presidente), Moise Segre (consigliere), Abram David Segre (consigliere), Isacco Segre (segretario)
oggetto: discussione degli emendamenti da proporre alla legge “Rattazzi”

Il 17 gennaio 1865 il Consiglio di amministrazione della comunità di Saluzzo si riunisce nuovamente per discutere di alcune specifiche deliberazioni del Congresso di Ferrara, sulle quali la Commissione esecutiva ha richiesto il parere delle singole Università.
Prima di passare alle osservazioni del Consiglio, è menzionata la lettera del 31 dicembre 1864, che il Rabbino E. D. Bachi redige sulla questione del divorzio e del matrimonio tra consanguinei. Si assicura che essa sarà allegata alle osservazioni del Consiglio da inviare alla Commissione.
Si accenna, inoltre, alla quota da versare per il 1864, rendendo noto che essa è già stata inviata al tesoriere Alessandro Malvano, come attestato dalla ricevuta presentata durante la seduta. Sfortunatamente tale documento non sembra essere tra le carte conservate in archivio. Curiosamente attorno al pagamento della quota per l’anno successivo (1865) sorge un piccolo mistero la cui soluzione elude chi tenti di avvicinarvisi. Infatti, due solleciti della Commissione seguono la prima richiesta inviata a Saluzzo al riguardo e contenuta nella circolare del 7 febbraio 1866: il primo è incluso nella lettera del 29 giugno 1866, che David Levi, da poco nominato presidente della Commissione, invia alla comunità; il secondo nella lettera del 6 marzo 1867, in cui il pagamento risulta non essere ancora avvenuto, quanto meno secondo quanto afferma Levi.
Riguardo alle deliberazioni all’ordine del giorno, il Consiglio discute alquanto in dettaglio la questione degli emendamenti da apportare alla legge del 4 luglio 1857 sull’ordinamento delle Università Israelitiche (legge “Rattazzi”):

[…] Le modificazioni che a parere del Consiglio sono da introdursi alla legge del 4 Luglio 1857 ed al relativo regolamento riguardono.

1.° Le elezioni dei consiglieri amministrativi.
2.° La qualità di contribuenti.
3.° La risoluzione dei richiami in occasione del riparto
4.° La elezione e la revoca dei Rabbini.

Sul primo punto si osserva nelle Università dove il Consiglio d’Amministrazione è composto di soli tre membri, non di rado succede che tra un’epoca e l’altra delle elezioni annuali un consigliere si dismette dall’uffizio, e che i due consiglieri restanti in carica non accordandosi su qualche provvedimento diventi impossibile deliberare. In caso consimile già verificatosi in questa stessa Università essendosi eccitato l’uffizio di sotto Preffettura ª provvedere nel senso del Art.º 9 del Regolamento il medesimo vi si è rifiutato, opinando che non concorressero gli estremi in detto articolo previsti cioè il difetto di numero legale.

Potendosi tale inconveniente ripetersi sovente, è opportuno che vi si ponga rimedio con una miglior redazione del Artº 9 del Regolamento.

2° In presenza delle contestazioni giudiziarie che di tanto in tanto insorgono intorno alla qualità di contribuente in una delle Università che debba o non ravvisarsi in una persona, e della diversa interpretazione a cui andarono soggette fin’ora le relative disposizioni contenute negli articoli 18 della Legge e 45 del Regolamento, è naturale il desiderio che si facciano ai detti articoli quelle variazioni che valgano a far sparire simili dubbj.
Il Consiglio avvisa che si debba abolire l’alinea del citato Artº 45 e per lo contrario invece della norma un po’ vaga e non sempre giusta del principal stabilimento, prescrivere che ciascuno sia tenuto di contribuire alle spese dell’Università di quel Comune ove abita realmente egli e la sua famiglia la maggior parte dell’anno, cioè dove gode dei benefizj del culto e dell’istruzione religiosa.
Anche quell’inciso della 1.ª parte dell’Artº 18 succitato, secondo il quale per esser contribuente occorre essere inscritto nei ruoli della tassa personale e mobiliare, non ha agli occhi del consiglio ragione di esistere, anzi può dar causa ad ingiuste esecuzioni.
3.º È forza convenire, che nei casi di reclamazione per la quota di contributo, le Amministrazioni, si trovano rispetto ai contribuenti su un terreno svantaggioso essendo nell’impossibilità di accertare il vero patrimonio dei reclamanti, ancorché non fossero aliene da incorrere per cio gravi spese che nessuno potrebbe approvare. Dovrebbe quindi la legge venire in aiuto agli amministratori stabiliendo la massima che le commissioni d’Arbitri debbono ritener giusto e mantener fermo il calcolo presunto dalli amministratori, sempre che il reclamante non ne abbia dimostrato in modo irrefragabile l’erroneità in una parola l’obbligo della prova dovrebb’essere tutta a carico del reclamante. Tale principio o non è stato seguito dal legislatore o non risulta in modo chiaro dall’articolo 21 della Legge e 56 del Regolamento in esame, dacché è ben raro il caso che un reclamante non venga esonerato dagli arbitri di una parte della quota statagli assegnata. Quindi tutto è guadagno reclamando, nullo il rischio, quindi la frequenza dei reclami è il più spesso senza buon fondamento, quindi scontento negli altri contribuenti, quindi brighe ed incagli nell’amministrazione.
Senza diffondersi in maggiori ragionamenti su questo proposito il Consiglio propone: 1.° Che siano i citati articoli migliorati nel senso sovra spiegato. 2° Che sia inflitta un’ammenda a quel contribuente che temerariamente abbia eccitato il giudizio degli arbitri. 3.° Che il terzo arbitro non sia nominato d’accordo dalle parti, ma bensì d’accordo dei due arbitri già eletti e presieda la Commissione. 4° Infine che gli arbitri debbano nel termine di tre giorni dalla loro nomina diffidarne le parti qualora non volessero accettarne l’uffizio.

4.º Quanto all’elezione ed alla revoca del Rabbino il Consiglio osserva che si potrebbero con vantaggio di tutti adottare le seguenti disposizioni che troverebbero il loro luogo nel capitolo 4 del Regolamento.

1°. L’Assemblea in caso d’elezione dovrà essere convocata entro il termine di … giorni della vacanza della cattedra rabbinica.
2 Qualunque sia il numero degli intervenuti l’Assemblea nominerà a maggioranza di voti altrettante persone quanti devono essere legalmente i membri dell’Amministrazione dell’Università, questi ultimi esclusi.

3.Tali persone costituiranno insieme a quelli componenti il Consiglio d’Amministrazione una Commissione speciale, la quale delibererà sull’elezione o revoca del Rabbino 4° Al solo consiglio d’amministrazione spetta la determinazione dei patti e condizioni da stipularsi col Rabbino, ma il relativo capitolato dev’esser deliberato prima della convocazione dell’assemblea per la nomina 5° Per l’elezione e la revoca dei rabbini dovranno essere convocati non solo i contribuenti, ma tutti gl’individui maschi e maggiori d’età; la presidenza e l’uffizio di scrutatori spetteranno definitivamente al Presidente ed ai Membri del Consiglio d’Amministrazione. […]

Riguardo al divorzio e al matrimonio tra consanguinei, il Consiglio rimanda alle considerazioni espresse durante la riunione del 30 settembre 1863 e già inviate alla Commissione.

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