Amministrazione della comunità (1853-1985; 2001)


Livello di descrizione
Subfondo
Contenuto
Il subfondo costituisce il nucleo principale dell'archivio della comunità propriamente detta. Contiene tutta la documentazione relativa all'attività amministrativa in senso più lato svolta dal Consiglio e dalla Giunta, dalla Segreteria e dalla Presidenza. Fino al 15 luglio 1956 (data dell'approvazione - con una modifica - del nuovo regolamento delle Opere pie israelitiche di Torino, pubblicato la prima volta il 30 settembre 1955: cfr. serie delle Opere pie) esisteva un unico Consiglio della comunità, che amministrava appunto la comunità propriamente detta e che entrava nel merito dell'organizzazione delle istituzioni dipendenti per "approvare i regolamenti concernenti i vari servizi [della Comunità e] degli enti da essa dipendenti" (art. 15 Legge Falco). Le opere pie, per il resto, erano autonome le une dalle altre e dalla comunità. Con l'unificazione avvenuta nel 1956 venne anche istituito uno specifico "Consiglio di amministrazione" delle opere pie (art. 4 del regolamento), la cui attività autonoma rispetto alla comunità non emerge tuttavia in modo sempre evidente dalle carte. Fino allo Statuto del 1987 e alla Legge 101 1989 le attività del Consiglio, della Giunta e del presidente delle comunità ebraiche italiane erano regolate in base alla Legge Falco del 1930. Nella Legge Falco si determinano le norme relative alla modalità di appartenenza al Consiglio (quali la gratuità dell'ufficio) e alla modalità di elezione (quali gli aventi diritto al voto), la durata dell'incarico (sei anni, con rinnovo biennale per un terzo dei membri, anziché 3 come era stato prescritto dalla Rattazzi), l'attività del Consiglio. Mutarono anche le modalità di rinnovo (parziale ogni due anni anziché parziale ogni anno). La durata in carica del Consiglio sarà nuovamente ridotta nel congresso straordinario dell'U.C.I.I. del 1968 a 4 anni. Durante lo stesso congresso verranno inoltre deliberate, come visto nell'introduzione, una riduzione delle competenze della Giunta e l'introduzione del principio di rappresentanza delle minoranze nei Consigli delle comunità con più di tre consiglieri. Le attività del Consiglio (art. 15) erano: a) "Approvare i regolamenti concernenti i vari servizi della Comunità e degli enti da essa dipendenti; b) approvare i regolamenti concernenti la disciplina degli impiegati e dei salariati della Comunità, nonché la relativa pianta organica; c) determinare l'aliquota del contributo; d) fissare le tasse per i servizi religiosi; e) approvare il ruolo dei contribuenti e le liste elettorali; f) esaminare ed approvare il bilancio preventivo, il rendiconto e le proposte di storni e di prelevamenti dal fondo di riserva fatti dalla Giunta; g) nominare, confermare e revocare il rabbino capo; h) nominare, confermare e dimettere dal servizio il segretario ed il tesoriere, quando esista; i) nominare il componente della Commissione arbitrale di cui all'art. 27 [ricorsi per i contributi n.d.r]; l) eleggere i delegati delle sezioni, gli amministratori delle istituzioni dipendenti dalla Comunità che non abbiano organi propri e i delegati della Comunità al Congresso di cui all'art. 39 [si intende il congresso dell'U.C.I.I. n.d.r.] e nei Consigli di quelle istituzioni nelle quali essa debba essere rappresentata; m) deliberare su tutti gli oggetti che la Giunta crede di sottoporgli". La seconda sezione, di impianto simile, è dedicata alla Giunta, composta del presidente e di un numero di consiglieri pari ad un terzo del numero dei membri del Consiglio, a cui spetta, ad esempio, "valutare il reddito complessivo e determinare quello imponibile e il contributo di ciascun contribuente", proporre gli storni, "nominare e dimettere i funzionari di culto, i maestri di religione e tutti gli altri impiegati, all'infuori del segretario e del tesoriere" ed "eleggere commissioni speciali". Nella terza sezione, come visto nell'introduzione, si tratta del presidente e del vicepresidente. La documentazione raggruppata in questo sub-fondo consiste essenzialmente in verbali del Consiglio e documentazione relativa alle pratiche svolte in occasione delle elezioni. Fino al 15 luglio 1956 (data dell'approvazione - con una modifica - del nuovo regolamento delle Opere pie israelitiche di Torino, pubblicato la prima volta il 30 settembre 1955: cfr. serie delle Opere pie) esisteva un unico Consiglio della comunità, che amministrava appunto la comunità propriamente detta e che entrava nel merito dell'organizzazione delle istituzioni dipendenti per "approvare i regolamenti concernenti i vari servizi [della Comunità e] degli enti da essa dipendenti" (art. 15 Legge Falco). Le opere pie, per il resto, erano autonome le une dalle altre e dalla comunità. Con l'unificazione avvenuta nel 1956 venne anche istituito uno specifico "Consiglio di amministrazione" delle opere pie (art. 4 del regolamento), la cui attività autonoma rispetto alla comunità non emerge tuttavia in modo sempre evidente dalle carte. Fino allo Statuto del 1987 e alla Legge 101 1989 le attività del Consiglio, della Giunta e del presidente delle comunità ebraiche italiane erano regolate in base alla Legge Falco del 1930. Nella Legge Falco si determinano le norme relative alla modalità di appartenenza al Consiglio (quali la gratuità dell'ufficio) e alla modalità di elezione (quali gli aventi diritto al voto), la durata dell'incarico (sei anni, con rinnovo biennale per un terzo dei membri, anziché 3 come era stato prescritto dalla Rattazzi), l'attività del Consiglio. Mutarono anche le modalità di rinnovo (parziale ogni due anni anziché parziale ogni anno). La durata in carica del Consiglio sarà nuovamente ridotta nel congresso straordinario dell'U.C.I.I. del 1968 a 4 anni. Durante lo stesso congresso verranno inoltre deliberate, come visto nell'introduzione, una riduzione delle competenze della Giunta e l'introduzione del principio di rappresentanza delle minoranze nei Consigli delle comunità con più di tre consiglieri. Le attività del Consiglio (art. 15) erano: a) "Approvare i regolamenti concernenti i vari servizi della Comunità e degli enti da essa dipendenti; b) approvare i regolamenti concernenti la disciplina degli impiegati e dei salariati della Comunità, nonché la relativa pianta organica; c) determinare l'aliquota del contributo; d) fissare le tasse per i servizi religiosi; e) approvare il ruolo dei contribuenti e le liste elettorali; f) esaminare ed approvare il bilancio preventivo, il rendiconto e le proposte di storni e di prelevamenti dal fondo di riserva fatti dalla Giunta; g) nominare, confermare e revocare il rabbino capo; h) nominare, confermare e dimettere dal servizio il segretario ed il tesoriere, quando esista; i) nominare il componente della Commissione arbitrale di cui all'art. 27 [ricorsi per i contributi n.d.r]; l) eleggere i delegati delle sezioni, gli amministratori delle istituzioni dipendenti dalla Comunità che non abbiano organi propri e i delegati della Comunità al Congresso di cui all'art. 39 [si intende il congresso dell'U.C.I.I. n.d.r.] e nei Consigli di quelle istituzioni nelle quali essa debba essere rappresentata; m) deliberare su tutti gli oggetti che la Giunta crede di sottoporgli". La seconda sezione, di impianto simile, è dedicata alla Giunta, composta del presidente e di un numero di consiglieri pari ad un terzo del numero dei membri del Consiglio, a cui spetta, ad esempio, "valutare il reddito complessivo e determinare quello imponibile e il contributo di ciascun contribuente", proporre gli storni, "nominare e dimettere i funzionari di culto, i maestri di religione e tutti gli altri impiegati, all'infuori del segretario e del tesoriere" ed "eleggere commissioni speciali". Nella terza sezione, come visto nell'introduzione, si tratta del presidente e del vicepresidente. Per la versione completa della Legge Falco cfr. R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi (ultima ed. 1993).
Data estesa
1853 Novembre 26 - 1985 Settembre 12
Descrizione Estrinseca
8 serie, 29 sottoserie, 44 sotto-sottoserie, 384 UA

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