5 aprile 1843. Manifesto: introduzione della prescrizione di radersi nei giorni semi-festivi

Archivio Terracini. Fondo Saluzzo.
Università Israelitica di Saluzzo. Culto e cimiteri. Serie 2, fald. 8, fasc. 1

Percorso: Rabbino Lelio Cantoni

Percorso: Rabbino Lelio Cantoni

In un manifesto datato 5 aprile 1843 ed inviato alle comunità piemontesi Cantoni annunciava l’introduzione del גילוח בחולו של מועד (gillúach becholó shel mo‘éd), ovvero l’uso di radersi nei giorni intermedi delle feste di Pesach (Pasqua ebraica) e di Sukkot (festa delle Capanne o Tabernacoli). La decisione assumeva valore legale a tutti gli effetti. È significativo l’ampio spazio dedicato da Cantoni alle ragioni che lo hanno portato a tale risoluzione. L’argomentazione si articola essenzialmente su tre punti:

  1. l’estensione del precetto ai giorni semi-festivi non collide con la tradizione, ma al contrario trae da essa la sua forza: la mitzvà originaria, sebbene riferita a Shavu‘ot (festa delle Settimane), è contenuta in Deuteronomio 16,14 “rallegrati nella tua festa solenne, tu, tuo figlio e tua figlia…”. Maimonide nel suo Mishnè Torà (Sefer Zemannim, Halakhot Shevitat Yom Tov, 6,16) afferma che la mitzvà di osservare il sabato e di rallegrarsi in esso ha valore per tutte le feste, dunque include la prescrizione di Deuteronomio 16,14. I dottori del Talmud specificarono, poi, come tale gioia dovesse manifestarsi e declinarsi nella pratica, prescrivendo, tra le altre cose, di radersi alla vigilia delle feste di Pesach, Shavu‘ot e Sukkot;
  2. la liceità di radersi anche nei giorni semi-festivi (o intermedi), col passare del tempo, fu reputata non in contrasto con la tradizione da un crescente numero di «teologi», e non mancano anche in tempi recenti rabbini che vi si siano pronunciati a favore;
  3. il parere dei rabbini locali, con cui Cantoni non manca di consultarsi, è in maggioranza positivo.

Ciò che emerge da queste argomentazioni è la prudenza che il Rabbino Maggiore mostra nell’introdurre questa innovazione nel culto. Ogni sforzo di Cantoni è teso a legittimare come in perfetta armonia con la tradizione una modifica che chiaramente ad essa non appartiene. Peraltro, val la pena di considerare la natura concessiva e non prescrittiva della decisione: radersi alla vigilia delle feste era obbligatorio, mentre nei giorni semi-festivi era semplicemente consentito. Significativo è anche il fatto che il Rabbino Maggiore affermi esplicitamente di essersi consultato con i rabbini delle cosiddette Università minori, dei quali ha richiesto il parere e l’approvazione. È il principio di collegialità su cui Davide Terracini tornerà costantemente nelle sue argomentazioni a favore di un Concilio rabbinico, ovvero la necessità per i rabbini di consultarsi, discutere e dialogare prima di prendere qualsiasi decisione.

PERCORSO TEMATICO

PERCORSO CRONOLOGICO